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Sez. 1, Sentenza n. 4706 del 21/04/1993 (Rv. 481963 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - Presupposto dell'imposta - In genere | Impresa familiare - Gestione - Collaborazione del coniuge - Configurabilità - Condizioni - Reddito d'impresa - Quota imputata al coniuge - Regime anteriore alla vigenza del d.P.R. n. 917 del 1986 - I.L.O.R. - Assoggettabilità - Deduzione ex art. 7 d.P.R. n. 399 del 1973 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481963-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - Presupposto dell'imposta - In genere

La collaborazione del coniuge alla gestione dell'impresa familiare disciplinata dall'art. 230 bis cod. civ., che non può ridursi all'adempimento dei doveri istituzionalmente connessi al matrimonio, tuttavia si configura, sebbene diretta a soddisfare, in via immediata, le esigenze domestiche e personali della famiglia, ove assuma rilievo nella suddetta gestione, in quanto funzionale ed essenziale all'attuazione dei fini propri di produzione o di scambio di beni o di servizi, con la conseguenza che la quota del reddito d'impresa che venga - senza contestazioni - imputata al coniuge che assicuri siffatto tipo di collaborazione è, nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettabile ad I.L.O.R. con diritto del contribuente a fruire della deduzione di cui all'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230, DPR 29/09/1973 num. 599 art. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)