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Sez. 2, Sentenza n. 3127 del 12/05/1980 (Rv. 406907 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - INCOMPETENZA - DEDUZIONE CON RIFERIMENTO A TUTTI I FORI FACOLTATIVI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406907-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - INCOMPETENZA - DEDUZIONE CON RIFERIMENTO A TUTTI I FORI FACOLTATIVI - NECESSITA.*

Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'incompetenza territoriale deve essere eccepita - nel primo atto difensivo - con riguardo a tutte le ipotesi di foro facoltativo, rimanendo, in caso contrario, la Competenza del giudice adito radicata in base al foro non contestato. (Conf 1410/77, mass n 385125).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)