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Ordinamento giudiziario militare

Testo in vigore al

Sezione II. Dell'ufficio di presidenza.

Art. 24 Norma generale

1. L'ufficio del pubblico ministero presso ogni tribunale militare territoriale si compone del procuratore militare del Re Imperatore e di uno o piu' vice procuratori militari e sostituti, appartenenti alla magistratura militare.

Sezione IV. Dell'ufficio di istruzione.

Art. 25 Norma generale. Procedimento a carico di ufficiali generali

1. L'ufficio di istruzione presso ogni tribunale militare territoriale si compone di uno o piu' giudici istruttori, appartenenti alla magistratura militare.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1981, N. 180.

Sezione V. Dell'ufficio di cancelleria.

Art. 26 Funzioni di cancelleria. funzionari che le esercitano

1. Le funzioni di cancelleria, presso i tribunali militari territoriali e gli uffici che in essi sono costituiti, sono esercitate da cancellieri, appartenenti al personale della giustizia militare.

Sezione VI. Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.

Capo II. Dei tribunali militari di bordo.

Art. 28 Organi della giurisdizione militare di bordo

1. La giustizia penale militare sulle Regie navi e' amministrata dai tribunali militari di bordo, che si costituiscono ogni qualvolta si debba procedere per un reato di loro competenza.

Art. 29 Composizione dei tribunali militari di bordo

1. I tribunali militari di bordo si compongono:

  1. 1° di un presidente, capitano di vascello o capitano di fregata;

  2. 2° di quattro giudici, di cui due ufficiali superiori e due tenenti di vascello o capitani.

2. In ogni caso, i due giudici ufficiali superiori devono essere meno elevati in grado, o di grado eguale ma meno anziani, del presidente.

Art. 30 Composizione del tribunale in relazione al grado dell'imputato

1. Se l'imputato ha grado di tenente di vascello o capitano, o grado superiore, il tribunale si compone in modo che il presidente sia superiore di almeno due gradi all'imputato, due giudici gli siano superiori almeno di un grado e due siano almeno di grado eguale, ma piu' anziani.

2. I quattro giudici indicati nel comma precedente devono essere meno elevati in grado, o di grado eguale ma meno anziani, del presidente.

3. In caso di mancanza di ufficiali del grado indicato nel primo comma per la funzione di presidente, tale funzione e' esercitata dall'ufficiale piu' elevato in grado, purche' superiore almeno di un grado all'imputato.

Art. 31 Composizione del tribunale in relazione ai fatti di carattere marittimi

1. Se il fatto, che forma oggetto dell'imputazione, ha carattere marittimo, il presidente e i giudici sono scelti tra gli ufficiali del corpo di stato maggiore.

Art. 32 Composizione del tribunale in relazione ai fatti di carattere aeronautico

1. Se il fatto, che forma oggetto dell'imputazione, ha carattere aeronautico, si osservano le norme seguenti:

  1. 1° se la nave e' dislocata nelle acque del Regno, il giudizio e' rimesso al tribunale militare territoriale del luogo dove la nave e' dislocata o, se era in navigazione, del luogo del primo approdo;

  2. 2° se la nave e' dislocata fuori delle acque del Regno, il giudizio e' rimesso al tribunale militare di bordo, salvo che i Ministri interessati richiedano il procuratore generale militare del Re Imperatore perche' provochi la designazione, da parte del tribunale supremo militare, di un tribunale militare territoriale.

2. Quando il giudizio deve avvenire a bordo, il tribunale e' composto del presidente, appartenente al corpo di stato maggiore della Regia marina, e di quattro giudici appartenenti agli ufficiali della Regia aeronautica imbarcati. In caso di mancanza di ufficiali della Regia aeronautica, i giudici sono scelti fra gli ufficiali della Regia marina.

Art. 33 Composizione del tribunale in relazione all'appartenenza

1. degli imputati a forze armate diverse dalla Regia marina).

2. Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, se l'imputato appartiene a una forza armata imbarcata diversa dalla Regia marina, uno dei giudici deve appartenere alla stessa forza armata a cui appartiene l'imputato.

3. Ove trattisi di piu' imputati, tutti appartenenti a forze armate diverse dalla Regia marina, due giudici devono appartenere alle altre forze armate, dandosi la preferenza a quelle a cui appartengono gli imputati piu' elevati in grado, o, a parita' di grado, il maggior numero di imputati, o infine, a parita' di grado e di numero, i piu' anziani nel grado, o, qualora trattisi di non graduati, nel servizio.

4. In caso di mancanza di giudici della forza armata a cui appartiene l'imputato, i giudici mancanti sono sostituiti da ufficiali pari grado della Regia marina.

Art. 34 Norme per la composizione del tribunale e per l'estrazione a sorte

1. Il presidente e i giudici sono estratti a sorte fra tutti gli ufficiali di marina aventi il grado richiesto dalla legge, che si trovano in servizio a bordo delle Regie navi appartenenti alla forza navale a cui appartiene l'imputato, e presenti sul luogo dove il tribunale deve convocarsi.

2. Se gli ufficiali di marina in servizio a bordo delle navi anzidette, aventi il grado stabilito per la composizione del tribunale, sono in numero uguale a quello rispettivamente richiesto per formarlo, sono chiamati tutti a farne parte.

3. Se gli ufficiali predetti sono in numero minore di quello rispettivamente richiesto dalla legge per ciascun grado, sono chiamati tutti a far parte del tribunale, e alla integrazione di esso si provvede mediante sorteggio fra gli ufficiali di grado corrispondente, appartenenti a tutte le forze navali presenti, e, in difetto, a tutte le forze armate eventualmente imbarcate. Ove non bastino neppure questi ultimi, si puo' discendere a ufficiali del grado immediatamente inferiore, finche' si raggiunga il numero fissato, preferendosi sempre, nello stesso grado, gli ufficiali di marina a quelli delle altre forze armate.

4. Se l'imputato e' ufficiale, non possono in nessun caso essere chiamati a far parte del tribunale piu' di due ufficiali a lui inferiori.

Art. 35 Modalita' della estrazione a sorte e della designazione del presidente e dei giudici

1. Alla composizione del tribunale si provvede non oltre il terzo giorno antecedente a quello fissato per la sua convocazione.

2. Nei casi preveduti dall'articolo precedente, la designazione e il sorteggio del presidente e dei giudici sono fatti dal comandante della squadra o della divisione o del gruppo di navi o della nave isolata, presso cui il tribunale si deve costituire.

3. All'estrazione a sorte procede lo stesso comandante, con l'intervento del pubblico ministero, dell'imputato o del suo difensore, se gia' nominato.

4. Qualora il comandante rivesta grado di ammiraglio, e sia assente o impedito, all'estrazione a sorte procede, con le formalita' anzidette, il suo capo di stato maggiore.

5. Contemporaneamente, e con le stesse norme, puo' procedersi al sorteggio di uno o piu' giudici supplenti, ferma la disposizione del numero 2° del primo comma dell'articolo 29.

Art. 36 Casi speciali d'incompatibilita' o di dispensa

1. Ferme le disposizioni degli articoli 61 e 62 del codice di procedura penale, 289 del codice penale militare di pace e 10 e 11 di questo ordinamento, non possono in nessun caso far parte dei tribunali militari di bordo, ne' esercitarvi le funzioni del pubblico ministero, il comandante della nave a cui appartiene l'imputato, il comandante a cui spetta di provvedere alla costituzione del tribunale, e gli ufficiali addetti agli stati maggiori dei comandi delle squadre navali.

Art. 37 Ufficiali incaricati delle funzioni di pubblico ministero e di segretario

1. Il comandante indicato nel secondo comma dell'articolo 35 incarica un ufficiale di grado inferiore a quello stabilito per il presidente di esercitare le funzioni del pubblico ministero, e un ufficiale inferiore, preferibilmente appartenente al corpo del commissariato militare marittimo, di esercitare le funzioni di segretario nell'istruzione e nel giudizio.

Art. 38 Casi in cui non puo' costituirsi il tribunale

1. Se, per mancanza a bordo degli ufficiali del grado richiesto dalle precedenti disposizioni, non sia possibile costituire il tribunale, il comandante indicato nel secondo comma dell'articolo 35 ordina la trasmissione degli atti al tribunale militare territoriale costituito presso il comando della forza armata a cui appartiene l'imputato, ovvero costituito presso qualsiasi altra forza armata quando l'imputato appartenga a una forza presso i cui comandi non sono costituiti tribunali, avente sede nel luogo piu' vicino a quello del commesso reato, o, se la nave era in navigazione, a quello del primo approdo.

Capo III. Dei tribunali militari presso forze armate concentrate o presso corpi di spedizione all'estero.