Sez. L, Sentenza n. 5207 del 03/04/2003 (Rv. 561803 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Mancata concessione e sua definitiva perdita - Illiceità - Attribuzione patrimoniale dovuta al lavoratore - Spettanza - Natura retributiva - Sussistenza - Richiesta di risarcimento per danno alla salute - Prova specifica - Necessità - Onere della prova a carico del lavoratore - Contenuto - Prova della lesione della integrità psicofisica e del nesso di causalità tra evento dannoso ed espletamento della prestazione lavorativa - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
La mancata concessione del riposo settimanale, con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore, è illecita, contrastando con l'art. 2109, primo comma, cod. civ., e con l'art. 36, terzo comma, Cost.; per la prestazione lavorativa svolta oltre il sesto giorno consecutivo al lavoratore spetta, in relazione al principio di cui all'art. 36, primo comma, Cost., una maggiore remunerazione, in considerazione della sua superiore gravosità. Inoltre, nel caso in cui il lavoratore chieda, in relazione alle indicate modalità della prestazione, anche il risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute, consistente in una alterazione della sua integrità psicofisica, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale dalla violazione dei diritti di cui all'art. 36, Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)