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Sez. 6, Ordinanza n. 133 del 21/01/1969 Cc. (dep. 06/03/1969) Rv. 110588 - 01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - MANCATA CONOSCENZA DI UN ATTO PER NULLITA DELLA NOTIFICA - INAPPLICABILITA DELLA PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN TERMINI - RIMEDIO ESPERIBILE.*
Stato
decisa il 1969-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110588-01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - MANCATA CONOSCENZA DI UN ATTO PER NULLITA DELLA NOTIFICA - INAPPLICABILITA DELLA PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN TERMINI - RIMEDIO ESPERIBILE.*

L'istituto della restituzione in termini non puo trovare applicazione nella ipotesi di inosservanza di termini stabiliti a pena di decadenza dovuta alla mancata conoscenza di un atto per nullita della notificazione, perche in tal caso, per la suddetta nullita, non si verificherebbe la decorrenza del termine. In siffatta ipotesi deve essere proposta non la istanza di restituzione in termini, non ricorrendo ne il caso fortuito ne la forza maggiore, ne la scadenza del termine, ma l'impugnazione tardiva, dimostrandosi che il termine per la stessa non e decorso per nullita della notifica dell'atto da cui avrebbe dovuto decorrere. (Conf.104089, 103242, anno 1967 102387, 101014, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)