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Sez. 1, Sentenza n. 3473 del 23/03/2000 (Rv. 535015 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE | Contenzioso elettorale - Oggetto - Diritto soggettivo pubblico di elettorato passivo - Natura di impugnazione dell'atto di decadenza - Esclusione - Rimessione in termini ex art. 3 legge n. 241/1990 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535015-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE

Il contenzioso elettorale ha per oggetto l'accertamento e la tutela della situazione di diritto soggettivo pubblico (all'elettorato passivo), che si assume violata, e non l'atto amministrativo (nella specie la delibera del Consiglio Comunale di decadenza per incompatibilità dalla carica di consigliere), che di quel giudizio costituisce un mero presupposto processuale e di cui non deve chiedersi l'annullamento; pertanto, non avendo il giudizio natura di impugnazione, non è applicabile l'istituto della rimessione in termini per violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato la rimessione in termini per errore scusabile derivante da mancata indicazione nella delibera di decadenza del termine e dell'autorità cui era possibile ricorrere).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/03/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)