Sez. 1, Sentenza n. 24834 del 22/09/2016 Cc. (dep. 18/05/2017) Rv. 270567 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Dichiarazione di incostituzionalità della legge abrogante una disposizione incriminatrice - Conseguenze - Reviviscenza della norma penale abrogata - Applicabilità ai fatti commessi prima dell'"abolitio criminis" - Esclusione - Ragioni.
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La dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della norma abrogante la disposizione incriminatrice non è suscettibile di ripercuotersi negativamente sulla posizione dell'imputato per un fatto commesso nel vigore della norma costituzionalmente illegittima, così da comportare la punizione del medesimo imputato per effetto della reviviscenza della norma penale nell'ordinamento giuridico. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di incostituzionalità, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2014, dell'art. 2268 del D.Lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui, al comma primo, n. 297, aveva abrogato il reato di associazione paramilitare previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 43 del 1948, nella quale la Corte ha precisato che l'applicazione della "lex mitior" che ha abrogato un reato, ancorché dichiarata incostituzionale, a fatti pregressi rispetto all'entrata in vigore di detta legge trova fondamento nel principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/12/2009 num. 179 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 2268 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/12/2010 num. 213 art. 1 CORTE COST., Legge 14/02/1948 num. 43 art. 1, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)