Sez. L, Sentenza n. 12553 del 27/08/2003 (Rv. 566312 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Violazione delle regole ermeneutiche e vizi di motivazione - Rilevanza - Fattispecie in materia di demansionamento del lavoratore.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza e logicità della motivazione addotta. (Nel caso di specie la S.C. aveva ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che, sulla base della formulazione letterale del contratto di lavoro e valutando le mansioni in concreto attribuite al dipendente all'inizio del rapporto - addestramento del gruppo di suoi connazionali e interprete nei rapporti tra gli operai slavi e i caporeparto - aveva ritenuto che successivamente la ditta, adibendolo a mansioni di semplice saldatore, gli avesse praticato un demansionamento vietato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)