Sez. U, Sentenza n. 4818 del 28/07/1986 (Rv. 447517 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - ESPRESSA - NATURA - IRRETRATTABILITÀ - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - ESPRESSA - NATURA - IRRETRATTABILITÀ - FATTISPECIE.*
L'acquiescenza espressa alla sentenza costituisce atto unilaterale non recettizio che non abbisogna dell'accettazione della controparte ed è produttiva di effetti appena la relativa dichiarazione sia esteriorizzata e quindi - al pari dell'accettazione tacita, che consiste in un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare - è irretrattabile, con conseguente preclusione della eventuale successiva proposizione del gravame. (nella specie il collegio commissariale di un ospedale pubblico aveva adottato, con apposita delibera pubblicata mediante affissione, ma non comunicata alla controparte, la decisione di non impugnare la sentenza a sè sfavorevole, ma con una successiva delibera aveva revocato quella precedente ed aveva quindi proposto l'impugnazione; la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto improponibile tale impugnazione). (V 890/83, mass n 425647; (V 5429/82, mass n 423195).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)