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Sez. U, Sentenza n. 7958 del 27/03/1992 Ud. (dep. 11/07/1992) Rv. 191174 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Nozione di pubblico ufficiale - In genere | Medico che presta opera libero-professionale per una casa di cura convenzionata con il servizio sanitario nazionale - È pubblico ufficiale - Ragioni.
Stato
decisa il 1992-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/191174-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Nozione di pubblico ufficiale - In genere

Il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, per una casa di cura convenzionata con il servizio sanitario nazionale, è pubblico ufficiale, in quanto partecipa delle pubbliche funzioni che l'U.S.L. svolge per il tramite della struttura privata mediante la convenzione. Egli, quindi, concorre a formare ed a manifestare la volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece nonché poteri certificativi. (Nell'affermare il principio di cui in massima la cassazione ha altresì evidenziato che le convenzioni fra U.S.L. e case di cura o minori strutture private stipulate ai sensi dell'art. 44 legge 23 dicembre 1978 n. 833 e delle corrispondenti disposizioni attuative delle leggi regionali hanno natura di contratto di diritto pubblico e danno vita a rapporti che si inquadrano nelle concessioni amministrative di pubblico servizio, in quanto con tali convenzioni vengono attribuite a soggetti privati, in funzione integrativa e di supporto della struttura pubblica, attività proprie del servizio sanitario nazionale). V. Sez. Un. civ., 21 febbraio 1987, n. 1869 e n. 1870.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44, Legge 26/04/1990 num. 86 CORTE COST., Legge 07/02/1992 num. 181 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)