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Sez. 1, Sentenza n. 2505 del 25/03/1999 Cc. (dep. 17/06/1999) Rv. 213874 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Decreto di autorizzazione - Motivazione - Motivazione "per relationem" - Sufficienza - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213874-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche è legittima la motivazione "per relationem", costituita dal richiamo alle considerazioni ed alle argomentazioni svolte dal pubblico ministero nella richiesta con rinvio alle note investigative alla stessa allegate. È però necessario che il decreto sia formulato in modo che possa evincersi che il giudice ha esaminato gli atti, facendo proprie le considerazioni e le argomentazioni sviluppate nella richiesta e nella documentazione allegata, e che, al momento del deposito di cui all'art.268, comma 4, e 6, cod.proc.pen., tutti i soggetti interessati siano stati posti in grado di prendere effettiva cognizione degli atti richiamati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)