Sez. U, Sentenza n. 1541 del 07/05/1969 (Rv. 340400 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE O DI ALTRE GIURISDIZIONI - DEL TRIBUNALE REGIONALE O DI QUELLO ORDINARIO - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE O DI ALTRE GIURISDIZIONI - DEL TRIBUNALE REGIONALE O DI QUELLO ORDINARIO - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
I tribunali regionali delle acque pubbliche sono organi, sia pure specializzati, della magistratura ordinaria. Pertanto le questioni attinenti alla ripartizione della Competenza fra il tribunale in Sede ordinaria e il tribunale regionale delle acque pubbliche non possono essere portati alla cognizione preventiva e diretta della Corte di Cassazione con le forme del regolamento di giurisdizione. (V. 823-65).*
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 138 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)