diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4444 del 25/11/1976 (Rv. 383158 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA - RIPROPOSIZIONE DI QUESTIONI ASSORBITE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383158-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA - RIPROPOSIZIONE DI QUESTIONI ASSORBITE - INAMMISSIBILITA.*

La parte vittoriosa in Sede di merito non ha necessita di proporre ricorso incidentale per Cassazione per l'omesso esame di questioni che in quella Sede siano rimaste assorbite dalla decisione ad esse favorevoli. Tali questioni, ove sia accolto il ricorso della parte soccombente, risorgono automaticamente in Sede di rinvio se, per effetto dell'accoglimento del ricorso e della diversa decisione del giudice di rinvio, rispetto alla sentenza cassata, vengano meno le ragioni del loro assorbimento. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto l'inammissibilita del ricorso incidentale ancorche proposto condizionatamente). (Conf 1862/74, mass n 370081).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)