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Sez. L, Sentenza n. 2888 del 21/07/1975 (Rv. 376931 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - CASSE DI SOCCORSO CREATE DALLA LEGGE N 1054 DEL 1960 - FUNZIONI - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - COMPETENZA DELL'INAM - ADDIZIONALE DISPOSTA DALL'ART 5 DELLA LEGGE N 1443 DEL 1961 PER L'ASSISTENZA MALATTIA AI PENSIONATI - DIRITTO DI PERCEZIONE - SPETTANZA ALL'INAM.*
Stato
decisa il 1975-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376931-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - CASSE DI SOCCORSO CREATE DALLA LEGGE N 1054 DEL 1960 - FUNZIONI - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - COMPETENZA DELL'INAM - ADDIZIONALE DISPOSTA DALL'ART 5 DELLA LEGGE N 1443 DEL 1961 PER L'ASSISTENZA MALATTIA AI PENSIONATI - DIRITTO DI PERCEZIONE - SPETTANZA ALL'INAM.*

In tema di assistenza malattia per i lavoratori dipendenti da aziende di trasporto in concessione, le casse di soccorso, create in forza della legge 22 settembre 1960, n 1054, la quale ha esteso alle imprese in questione le norme del RD 31 gennaio 1931, n 148, hanno la limitata funzione, prevista dalla legge e dai rispettivi statuti, di prestare assistenza economica ed una embrionale assistenza sanitaria e farmaceutica. Da cio si desume che esse non sono enti assicuratori contro le malattie degli agenti in attivita di servizio e dei loro familiari e che, di conseguenza, l'ente assicuratore per i detti lavoratori e l'INAM, salvo che per l'assistenza economica. Pertanto, poiche l'art 5 della legge 31 dicembre 1961, n 1443, ha stabilito che, a decorrere dal primo gennaio 1964, l'Onere per l'assistenza di malattia ai pensionati gia dipendenti dalle imprese di autotrasporti in concessione sia posto a carico delle rispettive gestioni della Assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attivita di servizio e che, al fine di porre le gestioni stesse in condizioni di fronteggiare l'Onere relativo, sia necessaria l'imposizione di un'addizionale al contributo per l'Assicurazione contro le malattie (addizionale determinata nel tre e ottanta per cento a favore dell'INAM sulle retribuzioni, dal DPR 31 dicembre 1963, n 2194), l'INAM ha diritto di percepire direttamente dalle aziende in questione detta addizionale. (Conf 793/72, mass n 356960).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 CORTE COST., Legge 31/12/1961 num. 1443 art. 5 CORTE COST., DPR 31/12/1963 num. 2194 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)