Sez. 3, Sentenza n. 9116 del 27/05/1999 Ud. (dep. 16/07/1999) Rv. 214614 - 01
FINANZE E TRIBUTI - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI | Falsa fatturazione - Lieve entità del fatto - Criteri di valutazione - Potere discrezionale del giudice di merito - Sussistenza.
FINANZE E TRIBUTI - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI
In tema di falsa fatturazione, l'apprezzamento della lieve entità del fatto di cui all'art.4 D.L. 10 luglio 1982, n.429, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1982, n.516, non è in funzione ed in proporzione della maggiore o minore prossimità dell'entità del pregiudizio economico all'importo di lire 50 milioni, costituente il limite di applicabilità dell'attenuante secondo il succitato art.4, ma è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito che, nell'ambito di una valutazione globale della fattispecie sottoposta al suo esame, può riconoscere o negare l'ipotesi attenuata sulla base anche di un solo elemento tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., ritenuto prevalente rispetto ad altri.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)