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Sez. 3, Sentenza n. 1557 del 19/05/1972 (Rv. 358263 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358263-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*

L'effetto interruttivo della prescrizione non puo essere prodotto da qualsiasi atto, ma proprio da quelli espressamente previsti dall'art 2943 cod civ, e l'indagine sull'esistenza di tali Atti, implicando un apprezzamento di fatto, non e censurabile in Cassazione se correttamente motivata. (nella specie i giudici di merito avevano negato che l'esibizione della velina di una lettera, mancando la prova che l'originale fosse pervenuto al destinatario, valesse a dimostrare l'esistenza di un atto validamente interruttivo della prescrizione). (Conf 2159'71, mass n 352914).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)