diritto.io

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)

Testo in vigore al

Art. 50 Conferimento di competenze di esecuzione

1.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese ad assicurare l'applicazione uniforme dei controlli doganali, compresi lo scambio delle informazioni e degli esiti delle analisi attinenti ai rischi, i criteri e le norme di rischio comuni, le misure di controllo e i settori di controllo prioritari ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 6.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di aggiornare rapidamente il quadro comune in materia di gestione del rischio e adeguare lo scambio di informazioni e analisi attinenti ai rischi, i criteri e le norme comuni in materia di rischio, le misure di controllo e i settori di controllo prioritari in funzione dell'evoluzione dei rischi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 285, paragrafo 5.

Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 285, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 285, paragrafo 6.

2.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i porti e gli aeroporti in cui, conformemente all'articolo 49, si devono applicare formalità e controlli doganali a:

  1. a) i bagagli a mano e i bagagli registrati di persone:

    1. i) che prendono un volo in un aeromobile proveniente da un aeroporto non unionale che, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un altro aeroporto unionale;

    2. ii) che prendono un volo in un aeromobile che fa scalo in un aeroporto unionale prima di continuare verso un aeroporto non unionale;

    3. iii) che utilizzano un servizio marittimo fornito dalla stessa nave e comprendente tratte successive in partenza da un porto non unionale o con scalo o approdo finale in un porto non unionale;

    4. iv) che sono a bordo di imbarcazioni da diporto o di aeromobili da turismo o d'affari;

  2. b) i bagagli a mano e i bagagli registrati:

    1. i) che arrivano a un aeroporto unionale a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non unionale e sono trasferiti in detto aeroporto unionale su un altro aeromobile che prosegue con un volo intraunionale;

    2. ii) che sono caricati in un aeroporto unionale su un aeromobile che prosegue con un volo intraunionale per il trasferimento in un altro aeroporto unionale su un aeromobile la cui destinazione è un aeroporto non unionale.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Sezione 8. Conservazione di documenti e di altre informazioni e oneri e costi

Art. 51 Conservazione di documenti e di altre informazioni;

1.

Ai fini dei controlli doganali la persona interessata conserva i documenti e le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, per almeno tre anni, su qualsiasi supporto accessibile alle autorità doganali e per esse accettabile.

Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in circostanze diverse da quelle di cui al terzo comma o di merci dichiarate per l'esportazione, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale sono state accettate le dichiarazioni in dogana di immissione in libera pratica o di esportazione.

Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale è cessato il loro assoggettamento alla vigilanza doganale.

Quando si tratta di merci vincolate a un altro regime doganale o di merci in custodia temporanea, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale il regime doganale in questione è stato appurato o la custodia temporanea si è conclusa.

2.

Fatto salvo l'articolo 103, paragrafo 4, quando da un controllo doganale in merito a un'obbligazione doganale emerge la necessità di rettificare la relativa contabilizzazione e la persona interessata ne ha ricevuto notifica, i documenti e le informazioni sono conservati per tre anni oltre il termine previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.

Qualora sia stato presentato ricorso o sia in corso un procedimento giudiziario, i documenti e le informazioni sono conservati per il periodo previsto nel paragrafo 1 oppure fino al termine della procedura di ricorso o, se successiva, fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

Art. 52 Oneri e costi

1. Le autorità doganali non impongono alcun onere per l'espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall'applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali competenti.

2. Esse possono imporre oneri o recuperare costi per servizi specifici resi, in particolare, in relazione a quanto segue:

  1. a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;

  2. b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell'articolo 33 o alla fornitura di informazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 1;

  3. c) la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale;

  4. d) misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.

Capo 3. Conversione valutaria e termini

Art. 53 Conversione valutaria

1. Le autorità competenti pubblicano e/o rendono disponibile su Internet il tasso di cambio applicabile quando la conversione valutaria è necessaria per una delle seguenti ragioni:

  1. a) in quanto i fattori usati per determinare il valore in dogana delle merci sono espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui viene determinato il valore in dogana;

  2. b) in quanto il valore dell'euro è richiesto nelle valute nazionali al fine di determinare la classificazione tariffaria delle merci e l'importo del dazio all'importazione e all'esportazione, comprese le soglie di valore nella tariffa doganale comune.

2. Quando la conversione valutaria è necessaria per ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, il valore dell'euro nelle valute nazionali da applicare nel quadro della normativa doganale è fissato almeno una volta l'anno.

Art. 54 Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme relative alle conversioni valutarie ai fini di cui all'articolo 53, paragrafi 1 e 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Art. 55 Periodi di tempo, date e termini

1. Salvo che sia altrimenti disposto, se un periodo di tempo, una data o un termine sono stabiliti dalla normativa doganale, il periodo di tempo non può essere prolungato né ridotto e la data o il termine non possono essere prorogati o anticipati.

2. Le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini2, si applicano salvo che sia altrimenti disposto dalla normativa doganale.

Titolo II. Principi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e le altre misure nel quadro degli scambi di merci

Capo 1. Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci

Art. 56 Tariffa doganale comune e sorveglianza

1.

I dazi all'importazione e all'esportazione dovuti sono basati sulla tariffa doganale comune.

Le altre misure stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione.

2. La tariffa doganale comune comprende tutti gli elementi seguenti:

  1. a) la nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;

  2. b) qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa e che sia istituita da disposizioni dell'Unione specifiche per l'applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci;

  3. c) i dazi convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata;

  4. d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori;

  5. e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di taluni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori;

  6. f) le misure autonome che prevedono la riduzione o l'esenzione per i dazi su talune merci;

  7. g) il trattamento tariffario favorevole specificato per talune merci, a causa della loro natura o del loro uso finale, nel quadro delle misure di cui alle lettere da c) a f) o h);

  8. h) le altre misure tariffarie previste dalle normative agricole, commerciali o da altre normative dell'Unione.

3. Quando le merci interessate soddisfano le condizioni previste nelle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), su richiesta del dichiarante si applicano le misure contemplate da tali disposizioni in luogo di quelle di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo. L'applicazione può essere retroattiva, a condizione che siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti dalla pertinente misura o dal codice.

4.

Quando l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), o l'esenzione dalle misure di cui alla lettera h), è limitata a un determinato volume di importazioni o esportazioni, per i contingenti tariffari tale applicazione o esenzione cessa non appena viene raggiunto il volume di importazioni o esportazioni specificato.

Per i massimali tariffari, tale applicazione cessa in virtù di un atto giuridico dell'Unione.

5. L'immissione in libera pratica o l'esportazione delle merci a cui si applicano le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere soggetta a sorveglianza.

Art. 57 Classificazione tariffaria delle merci

1. Per l'applicazione della tariffa doganale comune, la "classificazione tariffaria" delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate.

2. Per l'applicazione delle misure non tariffarie, la "classificazione tariffaria" delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni dell'Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate.

3. La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata a norma dei paragrafi 1 e 2 è utilizzata ai fini dell'applicazione delle misure connesse a tale sottovoce.

4. La Commissione può adottare misure intese a determinare la classificazione tariffaria delle merci conformemente ai paragrafi 1 e 2.

Art. 58 Conferimento di competenze di esecuzione

1.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure riguardanti la gestione uniforme dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari di cui all'articolo 56, paragrafo 4, e la gestione della sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci di cui all'articolo 56, paragrafo 5.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

2.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure di cui all'articolo 57, paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta ed uniforme della nomenclatura combinata, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 285, paragrafo 5.

Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 285, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 285, paragrafo 6.

Capo 2. Origine delle merci

Sezione 1. Origine non preferenziale

Art. 59 Ambito di applicazione

Gli articoli 60 e 61 stabiliscono le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini dell'applicazione:

  1. a) della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) ed e);

  2. b) delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci; e

  3. c) delle altre misure dell'Unione relative all'origine delle merci.

Art. 60 Acquisizione dell'origine

1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.

2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Art. 61 Prova dell'origine

1. Se nella dichiarazione in dogana è indicata un'origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci.

2. Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra specifica normativa dell'Unione, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla relativa normativa dell'Unione.

3. Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

Art. 62 Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 284, atti delegati che stabiliscano le norme in base alle quali si considera che le merci per cui è richiesta la determinazione dell'origine non preferenziale ai fini dell'applicazione delle misure dell'Unione di cui all'articolo 59 siano interamente ottenute in un unico paese o territorio o che abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione in un paese o territorio, conformemente all'articolo 60.

Art. 63 Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova d'origine di cui all'articolo 61.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Sezione 2. Origine preferenziale

Art. 64 Origine preferenziale delle merci

1. Per beneficiare delle misure di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.

3.

Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.

Tali norme sono basate sul criterio secondo cui le merci sono interamente ottenute o sul criterio secondo cui le merci risultano da sufficiente lavorazione o trasformazione.

4. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale dell'Unione e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 1985, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 9 di tale protocollo.

5. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 203 TFUE.

6.

Per talune merci la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di un paese o territorio beneficiario, concedere a tale paese o territorio una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al paragrafo 3.

La deroga temporanea deve essere giustificata da uno dei seguenti motivi:

  1. a) fattori interni o esterni privano temporaneamente il paese o territorio beneficiario della capacità di conformarsi alle norme sull'origine preferenziale;

  2. b) il paese o territorio beneficiario necessita di tempo per prepararsi a conformarsi a tali norme.

La richiesta di deroga è presentata per iscritto alla Commissione dal paese o territorio beneficiario interessato. La richiesta indica i motivi di cui al secondo comma che giustificano la deroga ed è corredata di un'idonea documentazione.

La deroga temporanea è limitata alla durata degli effetti dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese o territorio beneficiario per conformarsi alle norme.

Se la deroga viene concessa, il paese o territorio beneficiario interessato deve trasmettere alla Commissione le informazioni prescritte riguardanti l'uso della deroga stessa e la gestione dei quantitativi per cui essa è stata accordata.

Art. 65 Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le norme sull'origine preferenziale di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

Art. 66 Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:

  1. a) le norme procedurali, di cui all'articolo 64, paragrafo 1, destinate ad agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci;

  2. b) una misura intesa a concedere a un paese o territorio beneficiario la deroga temporanea di cui all'articolo 64, paragrafo 6.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Sezione 3. Determinazione dell'origine di merci specifiche

Art. 67 Misure adottate dalla Commissione

La Commissione può adottare misure per determinare l'origine di merci specifiche conformemente alle norme d'origine applicabili alle merci in questione.

Art. 68 Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure di cui all'articolo 67. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta e uniforme delle norme di origine, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 285, paragrafo 5.

Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 285, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 285, paragrafo 6.

Capo 3. Valore in dogana delle merci

Art. 69 Ambito di applicazione

Il valore in dogana delle merci ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune e delle misure non tariffarie stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci è determinato a norma degli articoli 70 e 74.

Art. 70 Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione

1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato.

2. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.

3. Il valore di transazione si applica purché ricorrano tutte le condizioni seguenti:

  1. a) non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti:

    1. i) restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nell'Unione;

    2. ii) limitazioni dell'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute;

    3. iii) restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore in dogana delle merci;

  2. b) la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare;

  3. c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento;

  4. d) il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo.