Sez. 1, Sentenza n. 7253 del 10/07/1999 (Rv. 528470 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - TERMINI | Rinvio della Causa davanti alla Commissione Tributaria Centrale - Riassunzione - Tempestività - Accertamento - Data di presentazione del ricorso - Rilevanza - Data di notifica - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - TERMINI
In tema di contenzioso tributario, ai fini dell'osservanza del termine di riassunzione della causa davanti alla Commissione Tributaria Centrale, deve prendersi in considerazione, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, la data di presentazione del ricorso alla commissione e non già quella della notifica di esso alla controparte a cura della segreteria della commissione medesima.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)