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Sez. 1, Sentenza n. 953 del 08/03/1977 (Rv. 384577 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE - SOCIETA - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI - SOCIETA DI PERSONE - TRASFORMAZIONE - MANCATA ADESIONE DEI CREDITORI - SOCIETA PER AZIONI - SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI - EFFICACIA DEL CONCORDATO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384577-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE - SOCIETA - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI - SOCIETA DI PERSONE - TRASFORMAZIONE - MANCATA ADESIONE DEI CREDITORI - SOCIETA PER AZIONI - SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI - EFFICACIA DEL CONCORDATO - LIMITI.*

La trasformazione di una societa di persone in societa di capitali non comporta l'Estinzione di un soggetto e la creazione di altro soggetto, ma la semplice modificazione della struttura e dell'organizzazione societaria, che lascia immutata l'identita soggettiva dell'ente ed i rapporti giuridici ad esso facenti capo, e mantiene inalterata, per le obbligazioni anteriori alla trasformazione, la responsabilita illimitata dei soci, derivante dal precedente assetto giuridico, salvo che i creditori sociali abbiano aderito alla trasformazione (art 2499 cod civ). ne consegue che la norma dettata dall'art 184 secondo comma della legge fallimentare, la quale dispone che il concordato preventivo della societa ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, trova applicazione anche nell'ipotesi di ammissione al concordato di una societa per azioni che derivi dalla trasformazione di una societa di persone, e che abbia, per effetto della mancata adesione dei creditori, soci illimitatamente responsabili delle obbligazioni anteriori alla trasformazione. Nei confronti di questi ultimi, pertanto, i creditori sociali, salvo patto contrario, non possono pretendere piu della percentuale concordata, nel caso in cui il concordato preveda un pagamento dei debiti in percentuale, o non possono pretendere alcunche, nel caso di concordato attuato con cessione dei beni. (V 3790/75, mass n 377993; (V 3427/75, mass n 377579).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498, Cod. Civ. art. 2499, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST., Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)