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Sez. 4, Sentenza n. 22415 del 12/05/2015 Ud. (dep. 27/05/2015) Rv. 263873 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Ente territoriale comunale - Individuazione del dirigente pubblico con funzioni datoriali - Infortunio sul lavoro - Responsabilità del Sindaco - Configurabilità - Limiti - Ragioni - Funzioni attribuite al dirigente pubblico - Distinzione tra funzioni delegabili e funzioni non delegabili - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263873-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

Il Sindaco, ove abbia provveduto all'individuazione dei soggetti cui attribuire la qualità di datore di lavoro, risponde per l'infortunio occorso al lavoratore solo nel caso in cui risulti che egli, essendo a conoscenza della situazione antigiuridica inerente alla sicurezza dei locali e degli edifici in uso all'ente territoriale, abbia omesso di intervenire, con i propri autonomi poteri, atteso che con l'atto di individuazione, emanato ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, vengono trasferite al dirigente pubblico tutte le funzioni datoriali, ivi comprese quelle non delegabili, il che rende non assimilabile detto atto alla delega di funzioni disciplinata dall'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)