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Sez. L - , Sentenza n. 5316 del 02/03/2017 (Rv. 643272 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Cause di sospensione - Tassatività - Conseguenze - Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2017-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643272-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, il procedimento disciplinare può essere sospeso solo per cause tassativamente previste dalla legge o dalle parti collettive, sicché la sospensione disposta in assenza di una specifica disposizione non ne impedisce il decorso dei termini; il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis c.p.p., che presuppone la definitività della sentenza di condanna, non rileva, quindi, come causa di sospensione nei rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)