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Sez. 2, Sentenza n. 2175 del 26/07/1973 (Rv. 365405 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - QUESTIONI NON DEDOTTE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365405-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - QUESTIONI NON DEDOTTE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA.*

E inammissibile in Sede di legittimita l'esame di questioni non rilevabili d'ufficio e sulle quali non sia stata sollecitata al giudice del merito la necessaria indagine di fatto, che esula dai compiti istituzionali della Corte di Cassazione. (Conf 778/73, mass n 363033).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)