Sez. 2, Sentenza n. 2746 del 21/07/1969 (Rv. 342443 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE.*
Il vizio di ultra o extrapetizione ricorre quando il giudice pronunzia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale vizio riguarda soltanto la decisione della controversia e non anche le ragioni di fatto e di diritto che vengono assunte a sostegno della decisione e, quindi, esso non sussiste quando dalla pronunzia non derivino effetti giuridici piu ampi di quelli richiesti con la domanda. (Conf. 2503-68, massima n.334951 V. 984-69, massima n.339432 751-69, massima n 339054 512-69, massima n 338639).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)