Sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica
Testo in vigore al
Art. 14
1. Qualora la Legge abbia fissato il termine per l'esecuzione di un'opera, potra' questo essere prorogato con Decreto Reale per un tempo non eccedente il terzo di quello concesso, salvo nella Legge stessa fosse stato questo termine dichiarato perentorio o si fosse disposto altrimenti.
Art. 15
1. Ai Decreti di dichiarazione di pubblica utilita' saranno uniti la relazione ed il piano di massima delle opere da eseguirsi.
Capo III. Della designazione dei beni da espropriarsi.
Art. 16
1. Emanato l'atto che dichiara un'opera di pubblica utilita', colui che la promosse dovra' a sua cura, e preso per norma il progetto di massima, formare il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascuno dei terreni od edifizi di cui l'espropriazione si stima necessaria indicandone i confini, la natura, la quantita', l'allibramento, possibilmente il numero di mappa ed il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali, ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria.
2. Per l'eseguimento delle operazioni a cui dovranno procedere gl'Ingegneri, gli Architetti o Periti, a fine di formare il piano particolareggiato di esecuzione sovraccennato, sono applicabili le disposizioni degli articoli 7 e 8 della presente Legge, senza che sia necessario un nuovo Decreto del Prefetto.
Art. 17
1. Approvato dall'Autorita' competente il piano di esecuzione, il Prefetto ne ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun Comune in cui deve aver luogo l'espropriazione, nell'Ufficio comunale per il termine di quindici giorni continui.
2. L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso deve annunziarsi dai Sindaci, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno di detti Comuni.
3. Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali amministrative della Provincia.
Art. 18
1. Dalla data della pubblicazione e dell'inserzione dell'avviso dell'eseguito deposito decorre il termine di quindici giorni stabilito dall'articolo precedente, durante il quale le parti interessate possono prendere conoscenza del piano di esecuzione e possono proporre in merito di esso le loro osservazioni nel modo che verra' stabilito dal Regolamento a norma dell'art. 5 della presente Legge.
Art. 19
1. Il Prefetto, veduti i certificati di pubblicazione e gli altri documenti annessi, riconosciuta la regolarita' dei seguiti atti, se non vi furono osservazioni, ordina che il piano si esegua.
2. Se furono proposte osservazioni sulla regolarita' dei seguiti atti, egli pronuncia definitivamente su di esse con Decreto motivato, udito il Consiglio di Prefettura.
3. Qualora le osservazioni siano dirette contro il tracciato od il modo di esecuzione dell'opera, il Prefetto, udito l'avviso dell'Ingegnere Capo del Genio civile e del Consiglio di Prefettura, se riconosce insussistenti le opposizioni, le respinge definitivamente; se invece le ravvisa meritevoli di considerazione, decreta le modificazioni necessarie al progetto nel caso che questo sia stato da lui approvato: negli altri casi ne decreta il rinvio per la decisione all'Autorita' da cui fu impartita l'approvazione.
Art. 20
1. Se le osservazioni riguardano soltanto una parte del tracciato o dell'opera, il Prefetto, anche prima della loro risoluzione, potra' ordinare che il piano si esegua nelle altre parti.
Art. 21
1. Quando in luogo di un semplice piano di massima, di cui all'articolo 3, si presenti un piano particolareggiato conforme al disposto dall'art. 16, o quando nell'atto in cui fu dichiarata la pubblica utilita', si contengano le indicazioni prescritte dal medesimo art. 16, si potra' omettere la formazione del piano particolareggiato di esecuzione.
2. La pubblicazione del piano particolareggiato di cui sopra, avvenuta precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilita', a termini dell'art. 4, potra' anche tener luogo della pubblicazione del piano di esecuzione, allorche' essa sia avvenuta colle avvertenze, nei luoghi e nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18.
3. In questo caso la decisione sulle osservazioni sara' fatta nell'atto con cui si dichiara la pubblica utilita' dell'opera.
Art. 22
1. Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera pubblica, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali conferisca direttamente allo scopo principale dell'opera predetta.
2. La facolta' di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilita', o concessa con posteriore Reale Decreto.
Art. 23
1. A richiesta dei proprietari debbono pure comprendersi fra i beni da acquistarsi dagli esecutori dell'opera le frazioni residue degli edifizi e terreni, in parte soltanto segnate nel piano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter piu' avere pel proprietario una utile destinazione, o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole.
Capo IV. Dell'indennità e del modo di determinarla.
Art. 24
1. Colui che promosse la dichiarazione di pubblica utilita' unitamente al piano particolareggiato d'esecuzione, deve far compilare un elenco in cui di rincontro al nome ed al cognome dei proprietari ed alla designazione sommaria dei beni da espropriarsi, sia indicato il prezzo che egli offre per la loro espropriazione.
2. Quest'elenco sara' depositato e reso pubblico nel tempo e nel modo stabiliti dall'art. 17 della presente Legge.
3. Nel caso dell'art. 21 l'elenco sara' pubblicato dopo la dichiarazione di pubblica utilita'.
Art. 25
1. Affinche' la somma offerta dagli esproprianti si possa considerare accettata dai proprietari, e' necessario che essi ne abbiano fatta espressa dichiarazione in iscritto.
2. Deve questa consegnarsi al Sindaco del luogo in cui trovansi i beni soggetti ad espropriazione nel termine indicato dall'art. 18.
3. L'accettazione del prezzo puo' essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero nell'atto stesso presentate.
Art. 26
1. Prima della scadenza del termine indicato nell'articolo 18 i proprietari interessati ed il promovente l'espropriazione, o le persone da essi delegate, possono presentarsi avanti il Sindaco, il quale coll'assistenza dell'Aggiunta, ove occorra, procurera' che venga amichevolmente stabilito fra le parti l'ammontare delle indennita'.
Art. 27
1. L'indennita' e' accettata o pattuita direttamente da coloro che hanno la proprieta' dei fondi soggetti ad espropriazione.
2. Quando si tratti di beni enfiteutici, l'indennita' sara' accettata o pattuita dagli enfiteuti che trovansi in possesso del fondo.
3. Gli usufruttuari, i conduttori, i proprietari diretti ed altri, a cui spettasse qualche diritto sugli stabili suddetti, sono fatti indenni dagli stessi proprietari, o possono esperire le loro ragioni nel modo indicato dagli articoli 52, 53, 54, 55 e 56.
Art. 28
1. L'accettazione della indennita' offerta dall'espropriante e gli accordi amichevoli che siansi conchiusi fra questo ed i proprietari od enfiteuti dei beni da espropriarsi, prima che sia approvato il piano di esecuzione, si considereranno dipendenti dalla condizione che il piano venendo approvato, i beni ceduti siano compresi nella espropriazione.
Art. 29
1. Scaduto il termine indicato nell'art. 25, debbono trasmettersi al Prefetto le dichiarazioni di accettazione dell'indennita' offerta e gli accordi conchiusi fra gli esproprianti ed i proprietari dei beni da occuparsi.
Art. 30
1. Il pretore o il tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel comune in cui trovasi l'immobile espropriato dispone il pagamento diretto dell'indennita' all'avente diritto quando nell'atto di accettazione di cui all'articolo 25 questi abbia assunto ogni responsabilita' in ordine ad eventuali diritti reali dei terzi; dispone altresi' che sia prestata, ove occorra, idonea garanzia nel termine all'uopo stabilito.
2. Il decreto viene comunicato dalla cancelleria ai terzi titolari dei diritti di cui al precedente comma e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia: esso diviene esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento dei detti adempimenti, se non viene dai terzi proposta opposizione sia per quanto riguarda l'ammontare dell'indennita' che per le garanzie. In tal caso il pretore o il tribunale dispone il deposito delle indennita' accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all'articolo 52.
3. In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento, il prefetto autorizzera' l'occupazione immediata dei fondi, per i quali fu accettata od amichevolmente fissata l'indennita' stessa, facendo di questa espressa menzione.
Art. 31
1. Il Prefetto contemporaneamente formera' l'elenco dei proprietari che non accettarono l'offerta indennita' e che non conchiusero alcun amichevole accordo cogli esproprianti, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione, e trasmettera' tale elenco unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti al Presidente del Tribunale del Circondario, in cui sono situati i beni da espropriarsi.
Art. 32
1. Il Tribunale nei tre giorni immediatamente successivi al ricevimento delle carte, nomina con un semplice Decreto, e senza che sia necessaria la citazione delle parti, uno o tre Periti con incarico ai medesimi di procedere alla stima dei beni da espropriarsi situati nel Circondario ed indicati nell'elenco trasmesso dal Prefetto.
2. Collo stesso Decreto fissa ai periti il termine entro il quale dovranno presentare la loro relazione.
Art. 33
1. Sulla richiesta del Prefetto i beni da espropriarsi potranno essere divisi in distinte serie, ed il Tribunale potra' stabilire un termine per ciascuna serie e nominare periti per ciascuna di esse.
Art. 34
1. La perizia indicata nei due articoli precedenti avra' gli effetti di una perizia giudiziale, e potra' essere impugnata soltanto nelle forme e nei modi preveduti da questa Legge, ed in difetto dal Codice di procedura civile.