Sez. 1, Sentenza n. 264 del 12/01/2000 Cc. (dep. 04/03/2000) Rv. 215366 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova "terapeutico" - Provvedimento di reiezione - Omessa valutazione dell'idoneità del programma terapeutico presentato - Illegittimità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È illegittimo il provvedimento del tribunale di sorveglianza che rigetti l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata a norma dell'art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, senza una valutazione seria dell'idoneità del programma terapeutico ai fini della prognosi di recupero sociale. (V. Corte cost. 24 luglio 1995 n. 367 e Corte cost., 5 dicembre 1997 n. 377).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)