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Sez. 2, Ordinanza n. 14932 del 14/07/2005 (Rv. 582721 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - IN GENERE | Circolazione stradale - Patente - Sospensione - Ricorso - Giudice di Pace - Competenza - Affermazione.
Stato
decisa il 2005-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582721-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - IN GENERE

La competenza del giudice di pace per violazione delle norme sulla circolazione stradale, ripristinata in forza dell'art. 98 del d.P.R. 30.12.1999, n. 507 e confermata dall'art. 4, comma 1 septies, della legge 1 agosto 2003, n. 214 che ha introdotto l'art. 204 bis del d.P.R. n. 285 del 1992, è di natura funzionale, non limitata alle sanzioni di carattere pecuniario, ma estesa anche alle sanzioni di natura diversa, fra le quali è ricompresa quella accessoria del ritiro della patente.

Riferimenti normativi: Legge 01/08/2003 num. 214 art. 4 bis com. 7, DPR 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/12/1999 num. 507 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)