diritto.io

Codice civile

Testo in vigore al

Art. 274 Ammissibilita' dell'azione

1. L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale e' ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.

2. Sull'ammissibilita' il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si puo' proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.

3. L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicita' e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facolta' di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

4. Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, puo', se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.163

Art. 276 Legittimazione passiva

1. La domanda per la dichiarazione di paternita' o di maternita' naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi.

2. Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse.

Art. 277 Effetti della sentenza

1. La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.

2. Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

Art. 278 Indagini sulla paternita' o maternita'

1. Le indagini sulla paternita' o sulla maternita' non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi e' vietato.140

2. Possono essere ammesse dal giudice quando vi e' stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento.

Art. 279 Responsabilita' per il mantenimento e l'educazione

1. In ogni caso in cui non puo' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita', il figlio naturale puo' agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno puo' agire per ottenere gli alimenti.

2. L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 274.

3. L'azione puo' essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potesta'.40

Sezione II. Della legittimazione dei figli naturali

Art. 280 Legittimazione

1. La legittimazione attribuisce a colui che e' nato fuori del matrimonio la qualita' di figlio legittimo.

2. Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice.

Art. 281 Divieto di legittimazione

1. Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti.

Art. 282 Legittimazione di figli premorti

1. La legittimazione dei figli premorti puo' anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.

Art. 283 Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio

1. I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo e' avvenuto dopo il matrimonio.

Art. 284 Legittimazione per provvedimento del giudice

1. La legittimazione puo' essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

  1. 1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'eta' indicata nel quinto comma dell'articolo 250;

  2. 2) che per il genitore vi sia l'impossibilita' o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

  3. 3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente e' unito in matrimonio e non e' legalmente separato;

  4. 4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio e' minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia gia' riconosciuto.

2. La legittimazione puo' essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di eta' superiore ai sedici anni.

Art. 285 Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori

1. Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volonta' di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2) dell'articolo precedente.

2. In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.

Art. 286 Legittimazione domandata dall'ascendente

1. La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto puo' in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volonta' in contrasto con quella di legittimare.

Art. 287 Legittimazione in base alla procura per il matrimonio

1. Nei casi in cui e' consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice puo' essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non pote' essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

2. Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione e' necessario che dalla procura risulti la volonta' di riconoscerli o di legittimarli.

Art. 288 Procedura

1. La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

2. Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.

3. Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

4. In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda e' annotata in calce all'atto di nascita del figlio.

Art. 289 Azioni esperibili dopo la legittimazione

1. La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1) dell'articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'articolo 263.

2. Se manca la condizione indicata nel numero 3) dello articolo 284 la contestazione puo' essere promossa soltanto dal coniuge del quale e' mancato l'assenso.

Art. 290 Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice

1. La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione e' stata concessa.

2. Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purche' la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data.

Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di eta'

Capo I. Dell'adozione di persone maggiori di eta' e dei suoi effetti

Art. 291 Condizioni

1. L'adozione e' permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'eta' di coloro che intendano adottare.

2. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale puo' autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'eta' di trenta anni, ferma restando la differenza di eta' di cui al comma precedente.71153

Art. 294 Pluralita' di adottati o di adottanti

1. E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi.

2. Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.