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Sez. 5, Sentenza n. 12188 del 13/08/2002 (Rv. 556922 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI | Impossibilità di produrre i documenti derivante da colpa del soccombente - Revocazione ex art. 395, n. 3, cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556922-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI

Il profilo che giustifica la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ. non consiste nella sola impossibilità di produrre i documenti che si assumono decisivi, ma altresì nella circostanza che l'impossibilità non sia derivata da colpa del soccombente. Da ciò consegue che un tal profilo non può ritenersi configurabile ove risulti che, attraverso una elementare indagine (nella specie, richiesta all'ufficio postale di attestazione dell'avvenuta spedizione della dichiarazione IVA, da produrre in giudizio in copia autenticata, nella previsione di una possibile contestazione formale della corrispondenza all'originale), la parte avrebbe potuto acquisire la disponibilità dei documenti stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)