diritto.io

Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Testo in vigore al

Art. 18 Costituzione dei tribunali in sezioni

1. L'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' cosi' modificato:
"Il tribunale puo' essere costituito in piu' sezioni.
Nei tribunali costituiti in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonche' separatamente le controversie di lavoro.
A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie".

Art. 19 Sezione lavoro della Corte di cassazione

1. Presso la Corte di cassazione e' istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie di lavoro e di quelle in materia di previdenza e di assistenza. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti.

Art. 20 Disciplina transitoria dei giudizi pendenti

1. Le norme previste dalla presente legge sono applicabili anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore.

2. I giudizi pendenti a tale data in ogni grado sono definiti dallo stesso giudice che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente vigenti.

3. Per le cause pendenti in primo grado avanti il tribunale, ove non siano pervenute alla fase decisoria, il giudice istruttore decide in funzione di giudice unico.

4. L'appello e' proposto avanti la corte d'appello.

Art. 21 Assegnazione dei magistrati agli uffici giudiziari

1. Entro il 31 marzo successivo alla data di pubblicazione della presente legge, ed entro la stessa data di ogni anno successivo, i presidenti delle corti d'appello invieranno al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro per la grazia e giustizia i dati statistici relativi alle controversie disciplinate dalla presente legge, comprendenti in particolare l'indicazione per ciascun ufficio del distretto del numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonche' quello dei procedimenti sopravvenuti entro lo stesso anno.

2. Alla attribuzione dei posti di organico alle singole preture si dovra' provvedere sulla base di richieste motivate dei presidenti di corte d'appello anche a garanzia dell'osservanza dei termini previsti dal titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile, sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

3. Nella copertura dei posti di organico presso le preture dovra' essere data la precedenza ai magistrati che, per essere stati gia' addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro per almeno due anni o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato trasferito non potra' essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

4. Il Ministro di grazia e giustizia d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno uno o piu' corsi di preparazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. A tali corsi, che possono essere organizzati anche in collaborazione con istituti o scuole di perfezionamento presso le universita' degli studi, sono ammessi i magistrati che ne facciano richiesta.

5. Per la copertura dei posti di organico presso le preture e i tribunali costituiti in piu' sezioni, sia la richiesta che la pubblicazione dei posti dovranno essere fatte con espresso riferimento alle esigenze di assegnare i magistrati alle sezioni incaricate della trattazione delle controversie previste dalla presente legge; e dovra', altresi', essere data la preferenza ai magistrati che, per essere stati gia' addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie sopra ricordate per almeno due anni e per avere partecipato ai corsi di cui al comma precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. Anche in tal caso il magistrato trasferito non potra' essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

Art. 22 Costituzione delle sezioni per le controversie di lavoro fino alla definizione delle cause pendenti

1. Fino a che non siano state decise tutte le controversie pendenti in primo grado innanzi alle preture e ai tribunali ed instaurate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro non potra' essere inferiore ad un terzo di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei dirigenti degli uffici, provvede alle variazioni di organico delle sezioni entro la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il capo dell'ufficio designera' i magistrati delle sezioni per le controversie di lavoro che dovranno provvedere esclusivamente alla definizione delle cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

4. Agli altri magistrati della stessa sezione, sul cui ruolo non dovranno gravare cause pendenti a quella data, saranno assegnate le controversie instaurate dopo l'entrata in vigore della legge.

Art. 24 Adeguamento delle attrezzature. Onere finanziario

1. Per provvedere alle maggiori spese di ufficio dei tribunali e delle preture e all'adeguamento delle attrezzature delle preture in dipendenza della presente legge, gli stanziamenti dei capitoli 1114 e 1115 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1973 sono aumentati rispettivamente della somma di lire 300 milioni e della somma di lire 1.450 milioni.

Art. 25 Aumento dell'organico della magistratura Onere finanziario

1. Il ruolo organico della magistratura e' aumentato di trecento unita', con una maggiore spesa annua complessiva di lire 1.373.040.000.

2. Pertanto la tabella allegata alla legge 17 marzo 1969, n. 84, e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 26 Aumento degli organici dei cancellieri e dei coadiutori giudiziari - Onere finanziario

1. Al fine di sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, i ruoli organici del personale della carriera delle cancellerie e dei coadiutori giudiziari sono aumentati rispettivamente di 200 e 250 unita', con una maggiore spesa annua complessiva di lire 819.720.000.

2. Alle cancellerie addette alle sezioni per le controversie di lavoro devono destinarsi stabilmente cancellieri e coadiutori giudiziari in numero almeno pari alla meta' dei magistrati di fatto applicati alle sezioni medesime per le preture, e ad un terzo per i tribunali.

3. I concorsi sono indetti dal Ministero di grazia e giustizia su base distrettuale. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

4. I bandi di concorso debbono indirsi entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge ed i concorsi debbono essere espletati entro il termine di entrata in vigore della legge medesima.

5. Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di mettere a concorso oltre i posti gia' disponibili alla data del bando anche quelli che si renderanno vacanti nel semestre successivo.

6. Le nomine ai posti messi a concorso in eccedenza a quelli disponibili alla data del decreto sono conferite al verificarsi delle singole vacanze.

7. Ai coadiutori giudiziari, oltre a quelli di ordine, possono essere affidati compiti di assistenza del giudice in udienza.

Art. 27 Assunzione di dattilografi e stenodattilografi non di ruolo

1. I presidenti delle corti di appello, in attesa dell'espletamento dei concorsi di cui all'articolo precedente, per sopperire alle esigenze degli uffici di cancelleria addetti alle sezioni per le controversie di lavoro, possono autorizzare i presidenti dei tribunali e i dirigenti delle preture, a richiesta degli stessi, ad assumere dattilografi e stenodattilografi non di ruolo da destinare esclusivamente agli anzidetti uffici di cancelleria.

Art. 29 Copertura finanziaria

1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1973 in complessive lire 4.942.760.000, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 agosto 1973
LEONE
RUMOR - ZAGARI -
BERTOLDI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI