diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1971 del 14/03/1985 (Rv. 439878 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ERRONEA LETTURA DA PARTE DEL GIUDICE DEI DATI ESPOSTI NELLA RELAZIONE - ERRORE MATERIALE SUSCETTIBILE DI CORREZIONE EX ARTT. 287 E 288 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439878-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ERRONEA LETTURA DA PARTE DEL GIUDICE DEI DATI ESPOSTI NELLA RELAZIONE - ERRORE MATERIALE SUSCETTIBILE DI CORREZIONE EX ARTT. 287 E 288 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Non può configurarsi un mero errore materiale (suscettibile di essere emendato con il procedimento di correzione della sentenza), nell'ipotesi di pretesa erronea lettura da parte del giudice dei dati esposti dal consulente tecnico d'ufficio nella sua relazione, ove non sia possibile desumere l'errore dedotto dalla stessa motivazione della sentenza, ma si renda necessario esaminare il processo formativo della volontà del giudice e non soltanto la divergenza tra tale volontà e la sua materiale espressione. (V 1699/84, mass n 433777; (V 4105/81, mass n 414758).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)