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Sez. L, Sentenza n. 15618 del 15/07/2011 (Rv. 618675 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Pubblico impiego contrattualizzato - Obblighi per l'Amministrazione datrice di lavoro - Rispetto dei canoni di correttezza e buona fede - Contenuto - Regole procedimentali poste dalla contrattazione collettiva - Inclusione - Assegnazione delle funzioni obbiettivo ai docenti della scuola pubblica - Obbligo di motivazione previsto in sede di contrattazione collettiva integrativa - Votazione segreta del collegio docenti - Sufficienza - Esclusione - Controversia - Onere probatorio del dipendente - Limiti.
Stato
decisa il 2011-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618675-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

In materia di rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, la P.A. datrice di lavoro è tenuta al rispetto dell'obbligo di correttezza e buona fede, che può specificarsi anche in regole procedimentali poste dalla contrattazione collettiva, sia di comparto che integrativa. Ne consegue che, con riguardo all'assegnazione delle funzioni obbiettivo ai docenti della scuola pubblica, l'obbligo di motivazione della scelta operata dal collegio dei docenti, previsto dall'art. 37 del c.c.n.l. del 31 agosto 1999, integrativo del c.c.n.l. 26 maggio 1990 per il comparto della scuola, non è soddisfatto dal mero esito di una votazione segreta, dovendosi ritenere che la violazione del suddetto obbligo possa essere denunciata dal dipendente senza che su di esso gravi anche l'onere di provare che le determinazioni dell'Amministrazione, ove fossero state rispettose delle regole procedimentali, sarebbero state a lui favorevoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 25 bis, Contr. Coll. 26/05/1990 art. 28, Contr. Coll. 31/08/1999 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)