Sez. L, Sentenza n. 6113 del 22/03/2005 (Rv. 580323 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi - Sostituzione o modifica della clausola oggetto di accertamento - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
In tema di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi (di cui all'art. 64 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), il subprocedimento che si instaura nel corso del processo relativo a controversie individuali di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 63 del D.Lgs. cit.) è volto a "risolvere in via pregiudiziale", appunto, questioni concernenti l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di contratto o accordo collettivo nazionale sottoscritto dall'ARAN (ai sensi degli artt. 40 e seg. dello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001), ogniqualvolta, per la definizione della controversia, risulti "necessario" risolvere una di dette questioni. Pertanto, quando venga meno la clausola contrattuale che forma oggetto dell'accertamento pregiudiziale, in quanto sostituita, sin dall'inizio della vigenza, dal sopravvenuto accordo di interpretazione autentica, ovvero di modifica della stessa clausola, si verifica - in qualsiasi stato e grado dello stesso subprocedimento - la cessazione della materia del contendere.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)