Sez. 3, Ordinanza n. 8353 del 03/04/2026 (Rv. 677847-01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE | Chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c. - Eccezione di incompetenza svolta dal terzo, ai sensi dell'art. 32 c.p.c. - Mancanza di tempestiva eccezione del convenuto in garanzia o accordo tra attore e convenuto della causa principale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE
In tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto - il quale, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge - non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale, sia con riferimento alla sola causa di garanzia, ove si versi in una delle ipotesi di garanzia c.d. propria, caratterizzate tutte da una connessione tra la pretesa dell'attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa.
Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)