Sez. 3, Sentenza n. 8631 del 10/06/1983 Ud. (dep. 20/10/1983) Rv. 160774 - 01
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - REATO ISTANTANEO O PERMANENTE - IPOTESI VARIE - REATO DI COSTRUZIONE ABUSIVA - ESULA DALLA LOTTIZZAZIONE.*
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - REATO ISTANTANEO O PERMANENTE - IPOTESI VARIE - REATO DI COSTRUZIONE ABUSIVA - ESULA DALLA LOTTIZZAZIONE.*
Il reato di lottizzazione abusiva può presentarsi con diverse modalità ed atteggiarsi come reato istantaneo o permanente a seconda delle operazioni attraverso le quali l'unità fondiaria venga abusivamente urbanizzata o, comunque, impiegata per una pluralità di insediamenti residenziali, turistici o produttivi. Resta il limite, però, che la lottizzazione non debba confondersi con la successiva costruzione abusiva, che può essere commessa da altri, da soli od anche in concorso con il dante causa, e che costituisce il reato, ontologicamente diverso, previsto dall'art. 17 lett. B) legge 28 gennaio 1977, n. 10, sull'edificabilità dei suoli. (Conf mass n 145479; (Conf mass n 152054; (Conf mass n 154205).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)