diritto.io

Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 15715 del 27/07/2005 (Rv. 584274 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Parte autorizzata a stare in giudizio personalmente - Elezione di domicilio presso la cancelleria del giudice procedente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Accoglimento della opposizione - Impugnazione - Notifica del ricorso presso detta cancelleria - Nullità - Rinnovazione presso la residenza o il domicilio della parte - Necessità.
Stato
decisa il 2005-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584274-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione a sanzione amministrativa, l'opponente, autorizzato a stare in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, non può però liberamente eleggere domicilio presso la cancelleria del giudice procedente, posto che la elezione di domicilio comporta obblighi e responsabilità a carico del domiciliatario. Pertanto, ove siffatta elezione sia avvenuta, la notificazione presso la cancelleria del giudice "a quo" del ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia accolto la opposizione è nulla, e deve essere rinnovata presso la residenza o il domicilio dell'intimato.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)