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Codice di procedura civile

Testo vigente

Art. 222 Interpello della parte che ha prodotto la scrittura

1. Quando e' proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta e' negativa, il documento non e' utilizzabile in causa; se e' affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione.

Art. 223 Processo verbale di deposito del documento

1. Nell'udienza in cui e' presentata la querela, si forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato.

2. Il processo verbale e' redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti, e deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarita' che vi si riscontra.

3. Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice puo' anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica.

Art. 224 Sequestro del documento

1. Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore puo' ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale, dopo di che si redige il processo verbale di cui all'articolo precedente.

2. Se non e' possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova.

Art. 225 Decisione sulla querela

1. Sulla querela di falso pronuncia il tribunale in composizione monocratica.171173

2. Il giudice puo' trattenere la causa in decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, puo' disporre che la trattazione della causa continui relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.171173

Art. 226 Contenuto della sentenza

1. Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a lire mille e non superiore a lire diecimila.2171173

2. Con la sentenza che accerta la falsita' il tribunale, anche d'ufficio, da' le disposizioni di cui all'articolo 537 del codice di procedura penale.171173

Art. 227 Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

1. L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non puo' aver luogo prima che siano passate in giudicato.

2. Se non e' richiesta dalle parti, l'esecuzione e' promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell'articolo 481 del codice di procedura penale.

§ 6. Della confessione giudiziale e dell'interrogatorio formale

Art. 228 Confessione giudiziale

1. La confessione giudiziale e' spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.

Art. 229 Confessione spontanea

1. La confessione spontanea puo' essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell'articolo 117.

Art. 230 Modo dell'interrogatorio

1. L'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici.

2. Il giudice istruttore procede all'assunzione dell'interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell'ordinanza che l'ammette.

3. Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, a eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice puo' sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date.

Art. 231 Risposta

1. La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non puo' servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore puo' consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano.

Art. 232 Mancata risposta

1. Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, puo' ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

2. Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all'interrogatorio, dispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.

§ 7. Del giuramento

Art. 233 Deferimento del giuramento decisorio

1. Il giuramento decisorio puo' essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.

2. Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.

Art. 234 Riferimento

1. Finche' non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio e' stato deferito, puo' riferirlo all'avversario nei limiti fissati dal codice civile.

Art. 235 Irrevocabilita'

1. La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non puo' piu' revocarlo quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.

Art. 236 Caso di revocabilita'

1. Se nell'ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula proposta dalla parte, questa puo' revocarlo.

Art. 237 Risoluzione delle contestazioni

1. Le contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio.

2. L'ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte.

Art. 238 Prestazione

1. Il giuramento decisorio e' prestato personalmente dalla parte ed e' ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza religiosa e morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare.

2. Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della responsabilita' che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro.... », e continua ripetendo le parole della formula su cui giura.82

Art. 239 Mancata prestazione

1. La parte alla quale il giuramento decisorio e' deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento e' stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le e' riferito.

2. Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell'articolo 232 secondo comma.

Art. 240 Deferimento del giuramento suppletorio

1. Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio puo' essere deferito esclusivamente dal collegio.6772

Art. 241 Ammissibilita' e contenuto del giuramento d'estimazione

1. Il giuramento sul valore della cosa domandata puo' essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non e' possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avra' efficacia.

Art. 242 Divieto di riferire il giuramento suppletorio

1. Il giuramento deferito d'ufficio a una delle parti non puo' da questa essere riferito all'altra.