Sez. 1, Sentenza n. 631 del 29/01/1979 (Rv. 396781 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE - AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBILE DESTINATO AD ABITAZIONE DEL FALLITO E DELLA SUA FAMIGLIA - DISCIPLINA EX ART 80 LEGGE FALLIMENTARE - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTROVERSIA TRA LOCATORE E FALLITO PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CURATORE - ESCLUSIONE - NORMATIVA APPLICABILE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE - AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBILE DESTINATO AD ABITAZIONE DEL FALLITO E DELLA SUA FAMIGLIA - DISCIPLINA EX ART 80 LEGGE FALLIMENTARE - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTROVERSIA TRA LOCATORE E FALLITO PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CURATORE - ESCLUSIONE - NORMATIVA APPLICABILE.*
L'art 80 secondo comma della legge fallimentare, nel prevedere che il curatore del fallimento del conduttore subentra nel rapporto di locazione, con facolta di recesso, non opera con riguardo al contratto di locazione che abbia ad oggetto l'immobile destinato ad abitazione del fallito e della sua famiglia, a prescindere dalla proporzionalita o meno della sua consistenza rispetto alle loro esigenze, atteso che tale rapporto, in relazione allo speciale regime vincolistico delle locazioni degli immobili urbani, e, comunque, alla sua inidoneita ad incidere sugli interessi della massa, deve ritenersi di natura personale, e, quindi, non compreso nella procedura concorsuale, ai sensi dell'art 46 n 1 della citata legge. Ne consegue che, nel giudizio promosso dal locatore per conseguire il rilascio di detto immobile, legittimo e necessario contraddittore e il solo conduttore fallito, non anche il curatore, e che la relativa controversia va decisa secondo la disciplina propria delle locazioni di immobili ad uso abitazione, restando irrilevanti le dichiarazioni o i comportamenti del curatore circa la prosecuzione o meno del rapporto. (contra 3610/56; (contra 820/44).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST., Legge Falliment. art. 80, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)