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Sez. 1, Sentenza n. 11879 del 02/11/1992 (Rv. 479284 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Avviso di accertamento - Motivazione | Avviso di rettifica delle dichiarazioni annuali I.V.A. - Rinvio recettizio al verbale di contestazione - Motivazione - Obbligo - Adempimento - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479284-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Avviso di accertamento - Motivazione

Con riguardo all'avviso di rettifica delle dichiarazioni annuali I.V.A. il rinvio recettizio al verbale di constatazione, che, consegnato in sede di ispezione al contribuente, contenga indicazione specifica di tutte le violazioni contestate e dei relativi elementi probatori, è idoneo ad adempiere l'obbligo di motivazione, previsto per gli accertamenti analitici dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1962 n. 633.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)