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Sez. L - , Sentenza n. 12798 del 23/05/2018 (Rv. 648983 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE | Nozione - Elemento soggettivo e oggettivo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648983-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE

Una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito che aveva attribuito valore confessorio alla frase con cui un lavoratore, dopo aver ricevuto una contestazione disciplinare per la sottrazione di un bene costituente corpo di reato e detenuto dall'azienda per la distruzione, aveva ammesso il fatto al legale del datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)