Sez. U, Sentenza n. 260 del 05/01/2026 (Rv. 677531-01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illecito disciplinare ex art 2, co. 1, lett. c, d.lgs n. 109 del 2006 - Nomina, in sede fallimentare, di professionisti congiunti o legati da rapporti di amicizia o abituale frequentazione - Integrazione - Anteriorità rispetto alla entrata in vigore del d.lgs n. 54 del 2018 - Irrilevanza - Ragioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Integra l'illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n.109 del 2006, consistente nella "consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge", la condotta del magistrato che, in sede fallimentare, provveda alla nomina di professionisti (nella specie quali curatori fallimentari e commissari giudiziali) congiunti o soggetti ad esso legati da rapporti di amicizia o abituale frequentazione, anche qualora i fatti oggetto di incolpazione siano avvenuti in data antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 54 del 2018, atteso che i limiti dallo stesso introdotti - implicando un generalizzato divieto di nomina di professionisti o ausiliari legati da siffatti rapporti con qualunque magistrato dell'intero ufficio giudiziario - operano su un piano diverso da quello degli obblighi di astensione previsti dall'art. 51 c.p.c., rimasti immutati, in relazione a nomine direttamente operate dal singolo magistrato.
Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/05/2018 num. 54, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)