Sez. 5, Sentenza n. 2805 del 10/11/1981 Ud. (dep. 17/03/1982) Rv. 152798 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - RIUNIONE AI FINI DELLA CONTINUAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - RIUNIONE AI FINI DELLA CONTINUAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
La riunione dei giudizi non può essere disposta in Sede di legittimità, neppure ai fini dell'applicazione della continuazione; fanno eccezione i casi, anch'essi eccezionali, in cui alla Corte di Cassazione vengono attribuiti dalla legge poteri di controllo del merito. (Conf., sulla prima parte, 147007, ed ivi citate; Conf., sulla seconda parte, 151373, 146260 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 519, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)