Sez. 5, Sentenza n. 26081 del 30/12/2015 (Rv. 638054 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Estimi catastali determinati ex art. 2 del d.l. n. 16 del 1993 - Ricorso tardivo del Comune - Pubblicazione del d.m. n. 159 del 2002 - Mera ricognizione - Applicazione retroattiva - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'ICI, i minori estimi risultanti dalla revisione delle tariffe all'esito dei ricorsi alle Commissioni Censuarie da parte dei Comuni, in forza dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 16 del 1993, convertito in legge n. 75 del 1993, di cui il d.m. 159 del 2002 ha funzione meramente ricognitiva, hanno efficacia retroattiva con decorrenza dal 1° gennaio 1992, anche qualora il ricorso del Comune sia stato presentato a seguito della riapertura dei termini prevista dall'art. 49, comma 13, della legge n. 449 del 1997, atteso che in tale ipotesi è espressamente prevista l'applicazione dell'art. 2 del già citato d.l. n. 16 del 1993, ai cui fini, tra le imposte dirette, è inclusa l'ICI, come chiarito dell'art. 74, comma 6, della legge n. 342 del 2000, che è norma d'interpretazione autentica.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Finanze 06/06/2002 num. 159, Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 49 com. 13 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)