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Sez. 3, Sentenza n. 1522 del 10/06/1966 (Rv. 323034 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323034-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il disporre la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce facolta discrezionale e insindacabile del giudice di merito, che puo valersene non solo nei casi di reciproca soccombenza, ma anche quando ricorrono giusti motivi, la cui valutazione e rimessa al suo prudente apprezzamento ed e sottratta all'Obbligo di specifica motivazione. (V 980/64; 673/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)