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Sez. U, Sentenza n. 17404 del 12/10/2012 (Rv. 623522 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Maggiorazione ex art. 80, sesto comma, della legge n. 219 del 1981 - Ambito di applicazione - Indennità per l'occupazione di aree destinate a cantiere e non all'esproprio - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623522-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

In tema di occupazione finalizzata al programma di edilizia residenziale per l'area metropolitana di Napoli ai sensi della legge n. 219 del 1981, la disposizione dell'art. 80, sesto comma, nella parte in cui prevede che ai proprietari coltivatori diretti, fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti, spettano le indennità stabilite dalla legge n. 385 del 1980 maggiorate del 70 per cento, non vale soltanto per l'occupazione preordinata all'espropriazione dei terreni occupati, ma anche per l'occupazione dei terreni limitrofi temporaneamente occupati per installare strutture di cantiere, atteso che la disposizione stessa riferisce la maggiorazione a "tutte le indennità" previste dalla legge n. 385 e, quindi, non solo alle indennità di espropriazione, ma anche alle indennità di occupazione, che alle prime sono legate dal punto di vista logico ed economico, in ogni caso sussistendo, del resto, la "ratio" di particolare impellenza degli interventi di pubblica utilità, ispiratrice dello speciale regime indennitario.

Riferimenti normativi: Legge 29/07/1980 num. 385 art. 2 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)