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Sez. 3, Sentenza n. 15176 del 10/10/2003 (Rv. 567406 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE | Provvedimenti del giudice dell'esecuzione emanati ex art.613 c.p.c. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567406-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE

I provvedimenti di natura meramente ordinatoria, quali quelli del giudice dell'esecuzione emessi ex art.613 c.p.c. e destinati a risolvere le difficoltà di ordine materiale insorte nel corso della esecuzione, non possono essere impugnati con ricorso per cassazione che, se proposto, va, per l'effetto, dichiarato inammissibile, investendo un provvedimento affatto privo di contenuto decisorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 613 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)