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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6308 del 31/03/2016 (Rv. 639105 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Revocazione ex art. 391 bis c.p.c. - Termine lungo - Modifica apportata dalla l. n. 69 del 2009 all'art. 327, comma 1, c.p.c. - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639105-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE

L'art. 391 bis c.p.c., laddove fissa in un anno il termine lungo per impugnare con revocazione ordinaria le pronunce della Corte di cassazione, ha carattere eccezionale, ex art. 14 delle preleggi, sicché non è inciso dalla modifica apportata dall'art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009 alla norma generale di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., che ha dimidiato il termine per proporre le impugnazioni ordinarie, né è suscettibile di interpretazione analogica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Preleggi art. 14, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)