Sez. 2 - , Ordinanza n. 17451 del 20/08/2020 (Rv. 658897 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO | Rimborso delle spese sostenute dal c.t.u. per l'espletamento dell'incarico - Presupposti - Allegazione di nota specifica nonché di documentazione giustificativa - Necessità.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO
In base all'art. 56 del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico è necessario che il consulente tecnico d'ufficio - diversamente da quanto previsto dall'art. 55 del medesimo d.P.R., in relazione alla liquidazione delle spese di viaggio - alleghi una nota specifica relativa a dette spese e ne fornisca documentazione.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 55, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 56, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)