Sez. 2, Sentenza n. 2308 del 03/02/1997 Ud. (dep. 08/03/1997) Rv. 207309 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TURBATIVA VIOLENTA DI POSSESSO DI COSE IMMOBILI - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE | Servitù di passaggio - Servitù apparenti e non apparenti - Distinzione - Rilevanza ai fini della tutela penale - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TURBATIVA VIOLENTA DI POSSESSO DI COSE IMMOBILI - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE
In tema di turbativa violenta del possesso di cose immobili, rientrano nella previsione della norma di cui all'art. 634 cod. pen. anche le situazioni possessorie - non contraddistinte attualmente dalla presenza viziante della "vis" o della clandestinità - aventi il contenuto delle servitù, siano esse apparenti o non apparenti; e ciò in quanto, ai fini della tutela penale, nessun senso avrebbe operare tale distinzione privatistica, che nemmeno ha rilevanza nell'ambito della tutela possessoria e che è presa in considerazione dal legislatore civile esclusivamente in relazione alla possibilità dell'usucapione (art. 1061 cod. civ.). (Fattispecie in tema di servitù di passaggio)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 634
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)