Sez. L, Sentenza n. 1528 del 07/03/1986 (Rv. 444896 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DEL RICORSO PER CASSAZIONE - UFFICIALE GIUDIZIARIO DEL GIUDICE A QUO - LEGITTIMAZIONE - TERMINI DI DECADENZA - PROROGA EX D.M. 25 FEBBRAIO 1982 PER IL MANCATO FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO NOTIFICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - APPLICABILITÀ ALLE NOTIFICAZIONI DEL RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DEL RICORSO PER CASSAZIONE - UFFICIALE GIUDIZIARIO DEL GIUDICE A QUO - LEGITTIMAZIONE - TERMINI DI DECADENZA - PROROGA EX D.M. 25 FEBBRAIO 1982 PER IL MANCATO FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO NOTIFICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - APPLICABILITÀ ALLE NOTIFICAZIONI DEL RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La notifica del ricorso per Cassazione costituisce un atto di Competenza promiscua interessante non solo la città di Roma ma anche il luogo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata e può, quindi, essere eseguita, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, anche dagli ufficiali giudiziari addetti al giudice che abbia emanato la suddetta sentenza. Ne consegue che la proroga dei termini di decadenza disposta da un decreto del ministro per la grazia e la giustizia (nella specie, d.m. 25 febbraio 1982), ai sensi del d.l. 9 aprile 1948 n. 437, per il mancato funzionamento dell'ufficio unico notifiche presso la Corte d'appello di Roma non opera con riguardo alla notificazione del ricorso per Cassazione, salvo il solo caso in cui la sentenza impugnata sia stata pronunciata da un organo giudiziario cui sono addetti gli ufficiali giudiziari della Corte d'appello di Roma, poiché, presupponendo la detta proroga l'assoluta impossibilità per la parte interessata di rispettare il termine di decadenza, questa si verifica solo quando per la notificazione dell'atto la parte deve necessariamente servirsi del personale addetto allo ufficio non funzionante, ma non quando tale notifica può essere effettuata, in via alternativa, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto al diverso ufficio nella cui circoscrizione territoriale l'atto poteva essere consegnato. (Conf 767/85, mass n 438966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 09/04/1948 num. 437 CORTE COST., DM 25/02/1982
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)