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Sez. 1, Sentenza n. 11213 del 14/10/1992 (Rv. 478919 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - In genere | Contratto - Sottoscrizione - Omissione da parte di un contraente - Produzione in giudizio del documento da parte dello stesso contraente - Sottoscrizione del contratto - Equipollenza - Limiti.
Stato
decisa il 1992-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478919-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - In genere

La regola secondo cui la firma mancante di un contraente in calce al documento contenente un contratto in forma scritta può essere sostituita dalla produzione in giudizio del documento da parte dello stesso contraente vale soltanto allorché questi invochi in proprio favore tale contratto per profittare dei relativi effetti, ma non quando la produzione in giudizio del documento esprima essa stessa la volontà contraria a tutti o ad alcuni suoi contenuti, come nel caso in cui sia effettuata al fine di dimostrare, con la mancata sottoscrizione dell'atto, la non avvenuta conclusione del contratto contenutovi o la conclusione di un diverso negozio o di un diverso atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)